La Legge di Bilancio 2021: approfondimenti / l’incentivo occupazione giovani
La legge di Bilancio, nei commi compresi tra il 10 e il 15, modifica, potenziandola, la disciplina sulla
riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle
assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti che abbiano una
età inferiore a determinati limiti (che nello specifico sono i 36 anni) e che non abbiano avuto
(nemmeno con altri datori di lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Innanzitutto, le modifiche concernono le assunzioni effettuate nel 2021 e nel 2022.
In particolare, si prevede:
- un esonero contributivo pari al 100 per cento ed un relativo limite in valori assoluti pari a 6.000
euro su base annua, in luogo di quelli che sono i valori già previsti a regime, pari, rispettivamente,
al 50 per cento ed a 3.000 euro su base annua (resta fermo che sono esclusi dall’esonero i premi e
contributi relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali);
- il riconoscimento dell’esonero, come nella normativa vigente a regime, per un periodo massimo di
36 mesi, che viene, tuttavia, elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva
ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- l’elevamento del limite di età anagrafica, ai fini in oggetto, del lavoratore assunto, richiedendo
altresì, che il medesimo non abbia compiuto, come ho anticipato, i 36 anni alla data della prima
assunzione a tempo indeterminato (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia
compiuto 30 anni).
Si esclude il diritto allo sgravio:
– qualora il datore di lavoro abbia proceduto ai medesimi licenziamenti di lavoratori che, in questo
caso nella stessa unità produttiva, ma che siano inquadrati nella suddetta qualifica nei sei mesi
precedenti all’assunzione.
– viene poi elevato da sei a nove mesi successivi all’assunzione medesima il periodo di tempo in cui
è incompatibile con il riconoscimento dello sgravio l’effettuazione di licenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo, o di licenziamenti collettivi (di soggetti che, nella stessa unità
produttiva, siano inquadrati con la medesima qualifica del lavoratore assunto).
Lo Studio rimane a disposizione, cordialmente Dott.ssa Pamela Damaschi